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Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto, che autorizza l'esercizio della potestà regolamentare del Governo per la disciplina delle abilitazioni per il comando e la condotta delle unità da diporto;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 1997;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano il rilascio, la convalida, la revisione e la revoca delle abilitazioni per il comando e la condotta delle unità da diporto, comprese le navi da diporto.

2. Le abilitazioni per il comando e la condotta delle unità e delle navi da diporto sono denominate patenti nautiche.

Art. 2.

Comando e condotta delle unità da diporto

1. Chi assume il comando e la condotta di un'unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri deve essere munito di una delle patenti nautiche di cui all'articolo 3, nei seguenti casi:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa quando a bordo dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.

2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai 24 metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto di cui all'articolo 4.

3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiore a quelle indicate al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
a) aver compiuto anni 18 per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motoveliero e per quelle a motore;
b) aver compiuto 16 anni di età, per i natanti a motore nonché per i natanti a vela con motore ausiliario e motovelieri;
c) aver compiuto i 14 anni di età per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano entro un miglio dalla costa;
d) aver compiuto i sedici anni di età per la condotta di moto d'acqua e dei natanti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) a bordo dei quali sia stato installato un motore avente potenza e cilindrate inferiori a quelle previste al comma 1, lettera b).

4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.

Art. 3.

Patenti per il comando e la condotta di unità da diporto.

1. Le patenti per il comando e la condotta delle unità da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri, sono rilasciate per le seguenti specie di navigazione:
a) entro dodici miglia dalla costa;
b) senza alcun limite dalla costa.

2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri.

3. A richiesta dell'interessato le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore.

 

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