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Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche.
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo
87 della Costituzione;
Vista la legge
11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
Visto l'articolo
15 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione
della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione
e immissione in commercio di unità da diporto, che autorizza l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo per la disciplina delle abilitazioni per
il comando e la condotta delle unità da diporto;
Visto
l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 9 ottobre 1997;
Sulla proposta
del Ministro dei trasporti e della navigazione;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. Le disposizioni
del presente regolamento disciplinano il rilascio, la convalida,
la revisione e la revoca delle abilitazioni per il comando e la
condotta delle unità da diporto, comprese le navi da diporto.
2. Le abilitazioni
per il comando e la condotta delle unità e delle navi da diporto
sono denominate patenti nautiche.
Art. 2.
Comando e condotta
delle unità da diporto
1. Chi assume
il comando e la condotta di un'unità da diporto di lunghezza non
superiore a 24 metri deve essere munito
di una delle patenti nautiche di cui all'articolo 3, nei seguenti
casi:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle
acque marittime entro sei miglia dalla costa quando a bordo dell'unità
sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc
se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc
se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc.
se a carburazione a quattro tempi entro
bordo, o a 2.000 cc se a motore diesel,
comunque con potenza superiore a 30 kw
o a 40,8 cv.
2. Chi assume
il comando di una unità da diporto di lunghezza
superiore ai 24 metri, deve essere in possesso della patente per
nave da diporto di cui all'articolo 4.
3. Per il comando
e la condotta delle unità da diporto di lunghezza inferiore a 24
metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle
quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiore a
quelle indicate al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
a) aver compiuto anni 18 per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario,
motoveliero e per quelle a motore;
b) aver compiuto 16 anni di età, per i
natanti a motore nonché per i natanti a vela con motore ausiliario
e motovelieri;
c) aver compiuto i 14 anni di età per i natanti a vela con superficie
velica superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a
remi che navigano entro un miglio dalla costa;
d) aver compiuto i sedici anni di età per la condotta di moto d'acqua
e dei natanti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) a
bordo dei quali sia stato installato un motore avente potenza e
cilindrate inferiori a quelle previste al comma 1, lettera b).
4. Si prescinde
dai requisiti di età di cui al comma 3,
per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole
di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali
e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività
agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto
la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione
per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate
ed a terzi.
Art. 3.
Patenti per il
comando e la condotta di unità da diporto.
1. Le patenti
per il comando e la condotta delle unità da diporto aventi una lunghezza
fino a 24 metri, sono rilasciate per le seguenti specie di navigazione:
a) entro dodici miglia dalla costa;
b) senza alcun limite dalla costa.
2. Le
patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta
delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario
e dei motovelieri.
3. A richiesta dell'interessato le patenti
di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la
condotta delle sole unità a motore.
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